Spazio disponibile banner disponibile banner disponibile banner disponibile




Politica       Pubblicata il
VIDEO


Mainiero denuncia tutte le anomalie della giunta Landella


Descrizione

Mainiero denuncia tutte le anomalie della giunta Landella

Si è tenuta, il 16 ottobre, la conferenza stampa del capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Foggia, Giuseppe Mainiero, sulla situazione delle due partecipate AMGAS SpA e AM SERVICE Srl.
Nel corso della conferenza il consigliere Mainiero denunciava tutte le anomalie e le illegittimità tenute dalle suddette partecipate.
L’occasione ha portato lo stesso Mainiero a parlare anche della questione ATAF SpA ed in particola modo della paventata adesione al COTRAP.
Nell’esposto presentato alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari, il consigliere di Fratelli d'Italia denuncia l'illegittimità dei decreti sindacali n. 52 e n. 56 del 6 agosto 2018 e relativi alle nomine nei consigli di amministrazione di AMGAS Service SpA ed AM SERVICE Srl che è bene ricordare, sono società totalmente partecipate da Comune di Foggia e pertanto sono vincolate alla deliberazione del consiglio comunale.
"Sbaglia il presidente Fontana a non tenerne conto di questo, mostrando ancora una volta la sua più completa “ignoranza” nel gestire la società - ricercare non è sinonimo di incaricare - ma siamo all'ABC", afferma Mainiero.
Questo ha portato il consigliere di Fratelli d'Italia a presentare una mozione di proposta di deliberazione di consiglio comunale e che ha trovato la maggior parte dei consiglieri dalla sua, relativa al nuovo assetto della società AMGAS SpA


Alleghiamo alla presente
Esposto alla Corte dei Conti
Mozione su nuovo assetto societario
----------


Alla Corte dei Conti
Procura regionale presso la sezione giurisdizionale
per la Regione Puglia - Bari
puglia.procura@corteconticert.it
e p.c. Collegio dei Revisori dei Conti
Comune di Foggia
angelo.mancazzo@pec.commercialisti.it
OGGETTO: Esposto relativo alla illegittimità dei decreti sindacali n. 52 e n. 56 del 6 agosto 2018 relativi alle nomine nelle AMGAS SpA e AMSEVICE Srl, società totalmente partecipate dal Comune di Foggia, e atti presupposti e connessi.
Io sottoscritto dott. Giuseppe Mainiero, consigliere comunale di Foggia, telefono 328.7480818, pec g.mainiero@cert.comune.foggia.it
PREMESSO
Il Sindaco di Foggia ha emanato il decreto sindacale n. 52 del 6 agosto 2018 ad oggetto: “Nomina rappresentanti del Comune di Foggia nel Consiglio di Amministrazione della società AMGAS SpA” (allegato n. 1).
Con tale provvedimento il Sindaco ha disposto la terza nomina consecutiva del medesimo consiglio di amministrazione in violazione dello Statuto di AMGAS SpA (allegato n. 2) che prescrive: “Non può essere nominato rappresentante del Comune presso AMGAS SpA (…) chi ha già ricoperto per due volte consecutive il medesimo incarico in AMGAS SpA” (art. 8, comma 1, lettera d).
Prima dell’emanazione del suddetto decreto, il CdA di AMGAS SpA ha presentato al Sindaco un parere pro-veritate (allegato n. 3) – sottoscritto da un avvocato e da due notai – a supporto della possibilità di una ulteriore riconferma del CdA dopo i primi due mandati.
Il parere pro-veritate non mette in dubbio la chiarezza delle clausole statuarie e la loro conformità a quanto prescrive il “Regolamento per la nomina dei rappresentanti del Comune preso enti esterni” approvato con deliberazione consiliare n. 191 del 1 agosto 2014 (allegato n 4).
Cionondimeno si afferma (al paragrafo 4) che gli statuti sociali, avendo natura contrattuale, vanno interpretati con i criteri ermeneutici previsti in materia di contratti, evidenziando che, accanto a criteri di interpretazione “soggettiva”, “i giudici, al di là delle declamazioni di principio, tendono ad utilizzare anche criteri interpretavi di natura soggettiva e a riconoscere l’eventualità di ricorrere, nel procedimento interpretativo, ad elementi extrastatutari”.
A conferma di tale affermazione viene richiamata la sentenza 14.03.2016 n. 4967 della Corte di Cassazione in base alla quale nella interpretazione delle clausole statutarie non va escluso il ricorso al criterio della “comune intenzione delle parti”. 2

Ciò premesso, il parere legale riscontra una antinomia tra le disposizioni di due articoli dello statuto e specificamente tra l’art. 8 secondo il quale “non può essere nominato rappresentante del Comune presso AMGAS SpA (…) chi ha già ricoperto per due volte consecutive il medesimo incarico in AMGAS SpA” e l’art. 10 secondo il quale “l’organo di amministrazione dura in carica non più di 3 esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio e può essere riconfermato per non più di 2 ulteriori esercizi”. Secondo il parere, per interpretare le due clausole statutarie va analizzato anche un elemento extrastatutario costituito dal “Regolamento per la nomina dei rappresentanti del Comune preso enti esterni” notando che la suindicata presunta antinomia alberga anche nello stesso regolamento il quale all’art. 2 prevede che “non può essere nominato rappresentante del Comune presso un ente esterno (…) chi ha già ricoperto per due volte consecutive il medesimo incarico nello stesso ente” e all’art. 3 prevede che “l’organo di amministrazione dura in carica per non più di 3 anni e può essere riconfermato dal Sindaco per non più di 2 ulteriori esercizi”.
Tale apparente antinomina tra norme regolamentari, osserva il parere, può però essere superata in quanto l’art. 2 prevede i requisiti generali richiesti per la nomina presso enti esterni mentre l’art. 3 riguarda esclusiva mante gli organi di amministrazione delle società totalmente partecipate.
Di conseguenza, asserisce il parere, applicando il principio in base al quale la legge speciale prevale su quella generale, l’art. 3 del regolamento (trasfuso nell’art. 10 dello Statuto) prevale sull’art. 2 del regolamento (trasfuso nell’art. 8 dello Statuto).
Il parere pro-veritate conclude affermando che:
1) l’art. 8 dello Statuto secondo il quale “non può essere nominato rappresentante del Comune presso AMGAS SpA (…) chi ha già ricoperto per due volte consecutive il medesimo incarico in AMGAS SpA” rappresenta una disposizione priva di efficacia;
2) va applicato solo l’art. 10 dello Statuto secondo il quale “l’organo di amministrazione dura in carica non più di 3 esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio e può essere riconfermato per non più di 2 ulteriori esercizi” e poiché l’attuale organo di amministrazione è stato nominato complessivamente per 3 esercizi può essere rinominato per ulteriori 2 esercizi.
OSSERVO IN DIRITTO
1) In relazione a quanto asserito dal parere pro-veritate sopra succintamente sintetizzato si eccepisce che non è accettabile nella fattispecie sostenere che lo Statuto abbia “natura contrattuale” e che, pertanto, nell’interpretazione delle relative clausole possa farsi ricorso al criterio della “comune intenzione delle parti”. È pacifico, infatti, che possa correttamente considerarsi di “natura contrattuale” solo uno statuto di una società composta da due o più soci.
La società AMGAS SpA è una società totalmente partecipata dal Comune di Foggia in via esclusiva e quindi non si comprende in che senso possa ricercarsi “la comune intenzione delle parti”.
Appare perciò del tutto inappropriato il richiamo alla sentenza la sentenza 14.03.2016 n. 4967 della Corte di Cassazione che riguarda la corretta applicazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale in ordine ad una clausola statutaria inserita con la finalità di tutelare le minoranze in assemblea, minoranze inesistenti in AMGAS SpA. 3

2) Contrariamente a quanto asserito nel parere, non sussiste alcuna antinomia all’interno dello Statuto che all’art. 8 prevede che “non può essere nominato rappresentante del Comune presso AMGAS SpA (…) chi ha già ricoperto per due volte consecutive il medesimo incarico in AMGAS SpA” laddove è evidente che per “volte” si intende “nomine” o “mandati” e all’art. 10 prevede che “l’organo di amministrazione dura in carica non più di 3 esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio e può essere riconfermato per non più di 2 ulteriori esercizi” laddove è evidente che la prima nomina non può avere durata superiore a 3 esercizi mentre la seconda (ed ultima) nomina non può avere durata superiore a 2 esercizi.
Quindi, lungi dall’essere in contrapposizione, i due articoli sono assolutamente conciliabili: l’art. 8 attiene ai requisiti generali richiesti ai candidati alla nomina di componente dell’organo di amministrazione con l’individuazione di una ipotesi di inconferibilità in capo a chi ha già ricoperto per due volte consecutive il medesimo incarico in AMGAS SpA, mentre l’art. 10 prevede la durata in carica massima dell’organo di amministrazione di prima e di seconda nomina e prescrive altresì la scadenza del mandato alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di ciascuna delle due nomine.
Appare del tutto fuori luogo il richiamo al principio di specialità, in base al quale la legge speciale prevale su quella generale, in quanto nella fattispecie non si tratta di due distinte leggi inconciliabili tra loro ma di un unico Statuto che disciplina la materia delle nomine con due clausole che si completano e si integrano tra loro.
Inoltre non può ritenersi che l’art. 8 sia stato trasfuso per errore nello Statuto perchè derivante dall’art. 2 del Regolamento che si riferisce agli enti comunali sterni.
Anche nel Regolamento la disciplina è chiara e inequivocabile: l’art. 2 prevede per tutti gli enti esterni, comprese dunque anche le società partecipate che”non può essere nominato rappresentante del Comune presso un ente esterno (…) chi ha già ricoperto per due volte consecutive il medesimo incarico nello stesso ente” mentre l’art. 3 disciplina la durata massima delle due nomine consecutive nelle sole società partecipate e non anche in tutti gli altri enti esterni prescrivendo che “l’organo di amministrazione dura in carica per non più di 3 anni e può essere riconfermato dal Sindaco per non più di 2 ulteriori esercizi.
3) Un’ulteriore criticità del decreto sindacale n. 52/2016 è costituito dalla circostanza dell’omessa pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line del Comune di Foggia, omissione che perdura ancora oggi, in dispregio dell’obbligo prescritto dall’art. 20, comma 1, lettera c), del “Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi” del Comune di Foggia (allegato n 5), approvato con deliberazione consiliare n. 502 del 22 novembre1997, il quale prescrive espressamente la “pubblicazione, mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, anche ai fini della presunzione legale di conoscenza: (…) delle ordinanze ed i decreti del Sindaco per il periodo di 15 giorni”
Il decreto risulta pubblicato nel sito dell’ente, per fini di mera trasparenza, solo nel registro informatico dei decreti sindacali e nella sezione Amministrazione Trasparente senza quelle modalità che solo la pubblicazione all’Albo Pretorio garantisce (in particolare la data di inizio e la data di fine pubblicazione) ai fini della pubblicità legale dell’atto.
Come rimarcato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle “Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA”, elaborate dall’Agenzia per 4

l’Italia Digitale nel maggio 2016, alla luce dell’attuale normativa “la pubblicazione all’albo on-line sostituisce ogni altra forma di pubblicità legale” (paragrafo 1 delle Linee guida).
4) Non meno grave risulta la circostanza che il parere pro-veritate richiesto a un avvocato e a ben due notai costituisce un vero e proprio incarico di consulenza conferito senza rispettare la disciplina che più volte la Corte dei conti, in sede di controllo e in sede giurisdizionale, ha ribadito per valutare la legittimità di tali atti.
La Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 6 del 15.02.2005 nel varare specifiche linee guida di indirizzo e criteri interpretativi in materia ha evidenziato che “le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti”.
A parte il fatto che non si tratta di parere richiesto nell’interesse della società ma dei compenti dell’organo di amministrazione, non risultano rispettati i numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa ivi compreso il contenimento entro i limiti di spesa.
È appena il caso di sottolineare che il DLgs 33 del 2013 all’art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate), comma 1, prescrive che “le società a controllo pubblico (…) pubblicano, entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.”
Inoltre, i comma 2 del surrichiamato art. 15-bis prevede che la pubblicazione delle suindicate informazioni è condizione di efficacia per il pagamento del compenso ed inoltre prevede che, in caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
Come si può facilmente verificare, nel Amministrazione Trasparente del sito web di AMGAS SpA, sottosezione specifica “Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” - https://amgasfg.traspare.com/transparency?area=68 – ad oggi non si fa neppure una semplice menzione dell’incarico di consulenza in argomento
5) Si fa rilevare, infine, che tutte le osservazioni e le criticità sopra evidenziate in relazione al decreto sindacale n.52 del 6 agosto 2018 sussistono anche per il decreto sindacale n. 54 del 6 agosto 2018 (allegato n. 6) relativo alla nomina del consiglio di amministrazione della società AM SRVICE Srl di cui si allega il relativo statuto (allegato n. 7).
TUTTO CIÒ PREMESSO
e considerando in particolare che il perdurare della evidente illegittimità dei decreti sindacali sopra indicati comporti inevitabilmente il rischio che i terzi possano eccepire la conseguente illegittimità anche degli atti posti in essere dagli amministratori delle due società con danni economico-patrimoniali facilmente prevedibili, 5

CHIEDO
a codesta Ecc.ma Procura Regionale della Corte dei Conti di verificare le eventuali responsabilità:
del Sindaco di Foggia e degli altri soggetti coinvolti nell’emanazione dei decreti sindacali n. 52 e n. 54 del 6 agosto 2018;
dei componenti del consiglio di amministrazione di AMGAS Spa e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento relativo al conferimento del parere pro-veritate di cui sopra.

Per ogni comunicazione, si invita a fare riferimento ai recapiti in premessa.
Si allegano:
allegato n. 1 - Decreto sindacale n. 52 del 6 agosto 2018 ad oggetto: “Nomina rappresentanti del Comune di Foggia nel Consiglio di Amministrazione della società AMGAS SpA”;
allegato n. 2 - Statuto di AMGAS SpA;
allegato n. 3 - Parere pro-veritate acquisito da AMGAS SpA
allegato n 4 - “Regolamento per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti esterni” approvato con deliberazione consiliare n. 191 del 1 agosto 2014;
allegato n 5 - “Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi” del Comune di Foggia (approvato con deliberazione consiliare n. 502 del 22 novembre1997);
allegato n 6 - Decreto sindacale n. 54 del 6 agosto 2018 ad oggetto: “Nomina rappresentanti del Comune di Foggia nel Consiglio di Amministrazione della società AM SERVICE Srl”;
allegato n. 7 - Statuto di AM SRVICE Srl.
Foggia, 12 ottobre 2018
Con osservanza
Dott. Giuseppe Mainiero



























Sig. Presidente del Consiglio Comunale
presidenza.consiglio@comune.foggia.it
e p.c. Sig. Sindaco
gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it
“ Sig. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
angelo.mancazzo@pec.commercialisti.it
“ Sig. Segretario Generale
segreteria.generale@cert.comune.foggia.it
OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto “Mozione relativa all’eventuale nuovo assetto della società comunale AMGAS SpA”
Il sottoscritto consigliere comunale dott. Giuseppe Mainiero, unitamente agli altri consiglieri cofirmatari, trasmette l’acclusa proposta di deliberazione consiliare ad oggetto “Mozione relativa all’eventuale nuovo assetto della società comunale AMGAS SpA” affinché ai sensi dell’art. 39, comma 2, del DLgs n. 267/2000 sia iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Si invita, laddove possibile, a convocare il Consiglio sull’argomento con estrema urgenza, e quindi prima del termine ultimo di 20 giorni previsto dal TUEL, in quanto un eventuale ritardo potrebbe avere gravi conseguenze di varia natura.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale, che leggono per conoscenza, sono invitati a prendere cognizione del caso oggetto della mozione in quanto potenzialmente pericoloso per l’ente se non tenuto sotto adeguato controllo.
Foggia, 15 ottobre 2018
Proposta di deliberazione consiliare
OGGETTO: Mozione relativa all’eventuale nuovo assetto della società comunale AMGAS SpA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
AMGAS SpA è una società di distribuzione del gas integralmente partecipata dal Comune di Foggia che quindi ne costituisce il socio unico;
con l’Assemblea dei Soci di AMGAS SpA del 09.04.2018 – presente solo il Vicesindaco Erminia Roberto in quanto in quel periodo il Sindaco era dimissionario – ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad avviare una procedura aperta per la selezione di un investitore finanziario in grado di apportare capitali per l’acquisto delle reti di 2i Rete Gas SpA e per la partecipazione alle future gare di ambito della Regione Puglia, prevedendo, in cambio di tale apporto, la cessione di quote societarie di una non meglio precisata NewCo da costituirsi ad hoc;
in attuazione della suddetta delibera della Assemblea dei Soci, AMGAS SpA ha pubblicato in data 24.04.2018 un bando di gara ad oggetto “Procedura aperta per la selezione di un investitore finanziario per la partecipazione alle future gare di ambito della Regione Puglia, attraverso anche la compartecipazione ad un veicolo societario”;
la gara è andata deserta per due volte e attualmente i termini del bando sono stati prorogati fino al 31.10.2018;
con nota diramata pubblicamente in data 11.05.2018 il Consiglio di Amministrazione di AMGAS SpA ha fatto presente che la procedura di gara è stata autorizzata nel rispetto della deliberazione n. 205 del 27/12/2013 ad oggetto: “Indirizzi relativi al servizio di distribuzione del gas” con la quale il Consiglio Comunale aveva formulato al Consiglio di Amministrazione di AMGAS SpA l’indirizzo di ricercare soluzioni “per la creazione di rapporti di partenariato con altri operatori del settore dimensionalmente idonei a consentire tanto l’anticipazione del risanamento finanziario quanto le migliori condizioni per la partecipazione alla gara d’ambito”;
che con la medesima nota del 11.05.2018 il Consiglio di Amministrazione di AMGAS SpA ha precisato che nella predisposizone degli atti di gara “si è avvalsa della consulenza dei migliori professionisti del settore presenti sulla piazza come lo studio legale Orrick di Milano”;

RILEVATO in proposito che:
l’indirizzo formulato dal Consiglio Comunale nel 2013 era evidentemente teso ad affidare al Consiglio di Amministrazione solo il compito di individuare la modalità più conveniente per instaurare rapporti di partenariato sulla base di un progetto tecnico da sottoporre comunque all’approvazione del Consiglio Comunale, organo competente in via esclusiva in materia di organizzazione di servizi pubblici locali e affidamento di servizi mediante convenzione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e), del DLgs n. 267/2000;
in ogni caso è successivamente intervento nel quadro normativo il DLgs n. 175/2016 il quale all’art. 20 prescrive che “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni” (comma 1) e che i relativi “piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: … la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4” (comma 2, lettera g), delibera da trasmettersi alla Corte dei Conti ai sensi del successivo comma 3;
la revisione straordinaria delle partecipazioni approvata lo scorso anno con deliberazione consiliare n. 62 del 29.09.2017, peraltro su proposta dal Sindaco, rimarca la volontà del Consiglio di mantenere l’azienda in capo al Comune di Foggia e nulla prevede in merito ad un’eventuale cessione parziale di azioni a terzi;
il piano di razionalizzazione delle società partecipate va obbligatoriamente deliberato dal Consiglio Comunale ogni anno, entro il termine di legge del 31 dicembre, ai sensi del surrichiamato art. 20, comma 1, del DLgs n.175/2016, e quindi anche nel corrente anno 2018;

RILEVATO, altresì, che:
nel sito web di AMGAS SpA, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Consulenti e collaboratori”, non risulta pubblicato l’incarico di consulenza affidato allo studio legale Orrick di Milano e ciò in violazione del disposto dell’art. 15-bis (“Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate”) del DLgs n. 33 del 2013 (per inciso è sorprendente che gli incarichi pubblicati siano stati conferiti tutti per affidamento diretto salvo che in tre casi due dei quali hanno visto la partecipazione alla selezione di un solo partecipante);
l’incarico di consulenza allo studio legale Orrick risulta oltretutto assolutamente superfluo dal momento che il Consiglio di Amministrazione di AMGAS SpA – ferme restando le suesposte osservazioni sui limiti della sua competenza – avrebbe ben potuto avvalersi delle due società, altamente specializzate nel settore e costituite in ATI, cui il Comune di Foggia, in qualità di capofila dell’Ambito territoriale Foggia 2, con contratto stipulato il 07.01.2016 ha affidato il servizio di supporto al RUP dell’Ufficio comunale Contratti e Appalti per le procedure di individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas nell’ambito territoriale medesimo, dietro corrispettivo di € 247.500,00 oltre IVA;

EVIDENZIATO che, alla luce della nuova normativa sulle partecipate, l’Amministrazione Comunale, qualora intenda procedere ad un nuovo riassetto di AMGAS SpA, è tenuta a presentare il relativo progetto nell’ambito della relazione tecnica facente parte integrante dell’annuale piano di razionalizzazione delle società partecipate, previa revoca in autotutela della delibera dell’Assemblea dei Soci di AMGAS SpA del 09.04.2018;
RICORDATO, inoltre, che:
l’art. 2, comma 2, dello Statuto di AMGAS SpA prevede il divieto di cessione di partecipazioni societarie a privati;
non compete all’organo di amministrazione di AMGAS SpA ma al Consiglio Comunale deliberare l’eventuale cessione parziale di partecipazioni societarie con procedura ad evidenza pubblica da determinarsi ed espletarsi a cura del competente Ufficio comunale Contratti e Appalti e non delegabile AMGAS SpA in quanto l’azienda è di proprietà esclusiva del Comune di Foggia e quindi rientrante a pieno titolo nel patrimonio dello stesso;

RIMARCATO, altresì, che nel caso di cui al precedente punto, sulla proposta deliberativa va acquisito obbligatoriamente anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, numero 3;
RICHIAMATO l’art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale in base al quale “la mozione è l’atto approvato dal Consiglio comunale con il quale esso esercita, in relazione alle proprie competenze, un’azione di indirizzo politico della attività del Sindaco e della Giunta”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE
1) impegna il Sindaco a presentare nel piano di razionalizzazione delle società partecipate, da deliberarsi annualmente entro il 31 dicembre, il progetto tecnico sull’eventuale nuovo assetto della società comunale AMGAS SpA, previa revoca in autotutela della delibera dell’Assemblea dei Soci di AMGAS SpA del 09.04.2018;
2) raccomanda al Collegio dei Revisori dei Conti e al Segretario Generale, data la delicatezza del caso, di vigilare con la massima attenzione affinché siano rispettate scrupolosamente le norme relative alle prescritte procedure amministrative e quelle attinenti alla competenza degli organi deliberanti, segnalando eventuali illegittimità alle competenti autorità.

Torna indietro
Stampa
powered by: mediaweb graphic
APRI »